Menu principale:
Infortuni sul lavoro
Istituzione del registro
Il registro è obbligatorio per tutte le aziende nelle quali siano occupati prestatori di lavoro subordinati a norma del nuovo D.lgs 81/2008, art.3 c.4 che definisce il campo di applicazione del decreto stesso.
Il DM 12 settembre 1958, istitutivo del registro e ancora oggi in vigore, fornisce i criteri con cui tale documento deve essere tenuto e compilato:
Il registro raccoglie, cronologicamente, tutti gli eventi infortunio che si verificano sul posto di lavoro (compresi quelli in itinere, escluse le malattie professionali) che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento.
Note
Il registro va vistato in ogni sua pagina dall´ASL competente per territorio.
Va conservato sul luogo di lavoro: non è ammessa ad esempio la tenuta del registro presso un consulente del lavoro, a differenza di quanto previsto per i libri matricola e paga (in questo senso si è espressa la giurisprudenza di merito).
Può essere consultato dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o RLS (art. 50, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 81/2008).
Per gli aspetti riguardanti il contenuto, visita la sezione registrazione infortuni.
Per approfondimenti sul registro visita il FORUM alla sezione sicurezza sul lavoro.