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Sicurezza lavoro
Cos'è il rumore
Ai fini della valutazione del rischio nei luoghi di lavoro il rumore è un suono, solitamente sgradevole all'orecchio umano, che per le sue caratteristiche di intensità e durata può recare danno.
La misura dei livelli di rumore si effettua con l'impiego di fonometri con cui si determinano l'intensità del rumore in decibel ed la frequenza in Hz, con riferimento sia al livello istantaneo di rumore, che al valore mediato nel tempo (LEQ), come richiesto dalla norma.
Aspetti sanitari
I danni, le cui cause possono essere ricercate in un'eccessiva esposizione ad ambienti rumorosi, possono essere classificati in tre categorie:
L'ipoacusia in forma cronica deriva da un'esposizione di più anni ad una sorgente di rumore elevata. L'ipoacusia in forma acuta deriva da un' improvvisa esposizione a sorgenti di rumore con livello energetico molto elevato, come per esempio un'esplosione.
Quando cessa l'esposizione al rumore, l'evoluzione dell'ipoacusia si arresta, ma il danno ormai prodotto è irreversibile.
Dispositivi di protezione individuale dal rumore
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. (D.Lgs 81/2008 art.75)
I mezzi di protezione dell'udito sono riconducibili a tre tipi: cuffie, caschi e inserti auricolari, con capacità di abbattimento del rumore diverse.
Perché siano efficaci, devono essere indossati durante tutto il periodo di esposizione al rumore nocivo; se vengono tolti anche per brevi periodi, la protezione effettiva si riduce sensibilmente.
Per quanto concerne la cura e manutenzione dei D.P.I., i protettori auricolari riutilizzabili devono essere sottoposti ad interventi regolari di manutenzione e pulizia, al fine di evitare una riduzione dell'effetto protettivo, irritazioni cutanee od altri disturbi auricolari; la contaminazione dei protettori auricolari ad opera di sostanze estranee, soluzioni, residui liquidi, polveri, materiale particolato, ecc., che potrebbero introdursi in seguito alla loro manipolazione, può essere causa di irritazioni o abrasioni cutanee.
Aspetti normativi
La materia è regolata dal D.lgs. 81/2008, titolo VIII, Capo II, artt. 187 e segg., che sostituisce il precedente D. Lgs 195/06.
Definizioni (art. 187):
a) pressione acustica di picco (ppeak): valore max della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza "C";
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 \muPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6, nota 2.
All'art. 189 sono indicati i valori limite di esposizione e i conseguenti valori di azione, intesi come quei valori limite superati i quali il datore deve mettere in atto le azioni riportate nella seguente tabella:
LE SOGLIE | VALORI DI ESPOSIZIONE |
AZIONI DEL DATORE DI LAVORO | |
Valori Inferiori di Azione | 80 dB(A) |
135 dB(C) |
Programma misure di riduzione, misurazioni documentate, messa a disposizione di DPI, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratore |
Valori Superiori di Azione | 85 dB(A) |
137 dB(C) |
Programma misure di riduzione, segnalazione luoghi a rischio con accesso ristretto, obbligo uso DPI e di sorveglianza sanitaria |
Valori Limite di Esposizione | 87 dB(A) |
140 dB(C) |
Misure per riportare la situazione al di sotto dei limite; possibile deroga da ASL, sentite le parti sociali (art 197) |
AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE: max quadriennale; immediato se la sorveglianza sanitaria evidenzia anomalie |
Se a seguito della valutazione risultasse che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui sono esposti i lavoratori (art. 190 c. 2) che, se effettivamente superati, fanno sorgere in capo al datore di lavoro l'obbligo di elaborare ed attuare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore.
Ove non sia possibile mettere in atto le misure "collettive" prescritte dall'art. 192, il datore di lavoro può ricorrere ai dispositivi di protezione individuale per l'udito (otoprotettori) (art. 193).
Ulteriori approfondimenti nel nostro FORUM.