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Aree Tematiche > SICUREZZA SUL LAVORO > Quadro normativo della formazione

Formazione sulla sicurezza sul lavoro nel D.Lgs. 81/2008

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 rappresenta il riferimento normativo centrale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
All’interno del Testo Unico, la formazione dei lavoratori e delle altre figure della prevenzione non è trattata come un adempimento formale, ma come misura generale di prevenzione, strettamente collegata alla valutazione dei rischi e all’organizzazione del lavoro.

Questa pagina analizza in modo strutturato e approfondito come il D.Lgs. 81/2008 disciplina la formazione sulla sicurezza, chiarendo:

  • quali sono gli obblighi del datore di lavoro;
  • a chi si applicano;
  • in quali momenti deve essere erogata;
  • come la norma primaria si coordina con l’Accordo Stato-Regioni.

Questo approfondimento rientra nel più ampio quadro normativo della formazione sulla sicurezza sul lavoro, che coordina il D.Lgs. 81/2008 con le disposizioni attuative dell’Accordo Stato-Regioni.

La formazione come misura generale di tutela (art. 15 D.Lgs. 81/2008)

L’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 individua la formazione come una delle misure generali di tutela che il datore di lavoro è tenuto ad adottare per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La formazione non è quindi un intervento isolato, ma parte integrante di un sistema di prevenzione che comprende:

  • la valutazione di tutti i rischi;
  • l’eliminazione o la riduzione dei pericoli alla fonte;
  • l’organizzazione del lavoro;
  • l’informazione e l’addestramento dei lavoratori.

In questo quadro, la formazione assume un ruolo strategico: rendere il lavoratore consapevole dei rischi e capace di adottare comportamenti sicuri, coerenti con le procedure aziendali.

L’articolo 37: obblighi formativi del datore di lavoro

L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 costituisce il fulcro normativo della formazione sulla sicurezza sul lavoro.

La norma stabilisce che il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata, con particolare riferimento:

  • ai concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione;
  • ai rischi specifici connessi alle mansioni svolte;
  • alle misure di prevenzione e protezione adottate in azienda.

La responsabilità dell’adempimento formativo ricade direttamente sul datore di lavoro e sui dirigenti, indipendentemente dall’eventuale affidamento a soggetti formatori esterni.

Quando la formazione è obbligatoria

Il D.Lgs. 81/2008 individua in modo chiaro i momenti nei quali la formazione deve essere erogata.

La formazione deve avvenire:

  • all’atto dell’assunzione;
  • in occasione del trasferimento o del cambiamento di mansioni;
  • in caso di introduzione di nuove attrezzature di lavoro;
  • a seguito dell’introduzione di nuove tecnologie, sostanze o preparati pericolosi;
  • in presenza di modifiche significative dell’organizzazione del lavoro.

Questi momenti sono direttamente collegati alla valutazione dei rischi e impongono un aggiornamento delle competenze ogni volta che il contesto operativo cambia.

Destinatari della formazione secondo il D.Lgs. 81/2008

La formazione non riguarda esclusivamente i lavoratori.

Il decreto individua obblighi formativi specifici per:

  • lavoratori;
  • preposti;
  • dirigenti;
  • datori di lavoro;
  • responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP);
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
  • coordinatori per la sicurezza nei cantieri.

Per ciascuna figura, la formazione deve essere coerente con il ruolo ricoperto, con le responsabilità attribuite e con i rischi effettivamente presenti.

Formazione, informazione e addestramento: differenze sostanziali

Il D.Lgs. 81/2008 distingue chiaramente tra:

  • formazione, finalizzata all’acquisizione di competenze;
  • informazione, volta a fornire conoscenze sui rischi e sulle misure di prevenzione;
  • addestramento, orientato all’uso corretto di attrezzature, macchine e dispositivi di protezione.

Queste tre attività sono complementari ma non sovrapponibili.
L’adempimento di una non esonera dall’obbligo di garantire le altre.

Collegamento tra D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni

Il D.Lgs. 81/2008 definisce gli obblighi giuridici in materia di formazione, ma non entra nel dettaglio operativo di durate, contenuti e modalità.

Tali aspetti sono demandati agli Accordi Stato-Regioni, che rappresentano lo strumento attuativo della norma primaria.

In particolare:
  • il decreto stabilisce che cosa deve essere fatto;
  • l’Accordo Stato-Regioni stabilisce come deve essere fatto.

Il rispetto dell’Accordo è quindi indispensabile per dimostrare la conformità agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Responsabilità e conseguenze del mancato adempimento formativo

Il mancato rispetto degli obblighi formativi costituisce una violazione rilevante ai fini sanzionatori.

Il D.Lgs. 81/2008 prevede:

  • sanzioni penali;
  • sanzioni amministrative;
  • responsabilità diretta del datore di lavoro e dei dirigenti.

Il rispetto degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 è frequentemente oggetto di verifica da parte degli organi di vigilanza e assume rilievo determinante nella valutazione delle responsabilità in caso di infortunio.

In caso di infortunio, la carenza o l’inefficacia della formazione rappresenta uno degli elementi più frequentemente contestati dagli organi di vigilanza e dall’autorità giudiziaria.

La formazione come strumento di prevenzione sostanziale

Nel sistema delineato dal D.Lgs. 81/2008, la formazione non è un mero adempimento documentale.

Essa deve essere:

  • efficace;
  • coerente con i rischi reali;
  • verificabile nel tempo;
  • integrata con le procedure aziendali.

Solo una formazione realmente efficace consente al datore di lavoro di dimostrare l’adozione di tutte le misure necessarie per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
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