FAQ operative sul DUVRI (domande frequenti pratiche)
In sintesi (30 secondi)
- Il DUVRI serve solo in presenza di interferenze reali.
- Lo redige il datore di lavoro committente.
- Va aggiornato quando cambiano attività, tempi o imprese.
- Non sostituisce il DVR.
No.
Il DUVRI è obbligatorio solo se:
- le attività si svolgono nei luoghi del committente;
- sono presenti interferenze tra soggetti diversi;
- tali interferenze generano rischi aggiuntivi.
No.
In assenza di interferenze non è richiesto il DUVRI, ma resta l’obbligo generale di cooperazione e coordinamento tra le parti.
Il datore di lavoro committente.
Le imprese appaltatrici collaborano fornendo informazioni sui propri rischi, ma non redigono il DUVRI.
No.
Il DVR valuta i rischi propri dell’azienda.
Il DUVRI valuta i rischi da interferenza tra soggetti diversi.
Prima dell’inizio delle attività.
Redigere o aggiornare il DUVRI a lavori già avviati lo trasforma in un adempimento formale, con scarsa utilità operativa.
Sì, ogni volta che cambiano:
- le attività;
- i tempi;
- i luoghi;
- le imprese coinvolte;
- le condizioni operative;
- emergono quasi incidenti o criticità.
Sì, è buona prassi che il DUVRI:
- sia formalizzato;
- sia condiviso con le imprese coinvolte;
- sia tracciabile (firme o attestazioni di presa visione).
Sì.
I costi devono essere coerenti con le misure previste per la gestione delle interferenze e correttamente gestiti nei documenti di appalto.
Dipende dalle interferenze, non dalla durata.
Anche lavori brevi possono generare interferenze rilevanti (es. manutenzioni in reparti produttivi attivi).
No.
Un DUVRI standardizzato, non collegato alle interferenze reali, non è operativo e non protegge in caso di controlli o infortuni.
Chiediti:
- descrive davvero le interferenze?
- le misure sono applicabili in campo?
- è stato condiviso con chi opera?
- viene aggiornato quando cambiano le condizioni?
No.
Il DUVRI vale per lo specifico contesto, periodo e appalto.
Se cambiano le condizioni operative, va aggiornato o rifatto.