Vai ai contenuti
Salta menù
Salta menù
Guide Pratiche > DPI (guida pratica)

Quali sono le leggi e i regolamenti che disciplinano l'uso dei DPI in Italia?

In Italia la normativa sui DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) si basa su due pilastri:

  • D.Lgs. 81/2008: disciplina quando e come i DPI devono essere scelti, consegnati, usati, mantenuti e controllati sul lavoro.

  • Regolamento (UE) 2016/425: disciplina i DPI come prodotto, definendo requisiti di sicurezza, marcatura e categorie (I, II, III) per l’immissione sul mercato.

In questa pagina trovi: gli articoli del D.Lgs. 81/08 che “contano davvero”, cosa cambia con l’aggiornamento dell’Allegato VIII, come leggere le categorie dei DPI e quali norme tecniche consultare (senza fare confusione).

Se ti serve una base, leggi prima: Introduzione ai DPI e la differenza tra DPI e DPC.
Norme sui DPI

Il Decreto Legislativo 81/2008: norma principale sui DPI

I riferimenti chiave del D.Lgs. 81/2008 (Titolo III – Uso dei DPI)

  • Art. 74 – Definizioni: chiarisce cos’è un DPI e cosa non lo è (non tutto ciò che “protegge” rientra nei DPI).
  • Art. 75 – Requisiti: i DPI vanno usati quando i rischi non sono evitabili o sufficientemente riducibili con altre misure.
  • Art. 76 – Criteri di scelta e di utilizzo: il DPI si sceglie in base a rischio, condizioni di lavoro, ergonomia, compatibilità e adattabilità.
  • Art. 77 – Obblighi del datore di lavoro: consegna gratuita, informazione/formazione/addestramento, manutenzione, gestione sostituzioni e verifica che i DPI siano effettivamente utilizzati e idonei.
  • Art. 78 – Obblighi dei lavoratori: usare correttamente i DPI e segnalare subito difetti, usura, anomalie o mancata idoneità.

In particolare, secondo l'articolo 76 del D.Lgs. 81/08, i requisiti fondamentali per i DPI sono i seguenti:

  • Adeguatezza ai rischi: i DPI devono essere appropriati per prevenire i rischi senza generare, di per sé, un rischio maggiore.
  • Adeguatezza alle condizioni di lavoro: i DPI devono essere adatti alle condizioni esistenti nel luogo di lavoro.
  • Considerazione delle esigenze ergonomiche o di salute: i DPI devono tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute dei lavoratori.
  • Adattabilità all'utilizzatore: i DPI devono poter essere adattati all'utilizzatore in base alle sue necessità.

In pratica: il DPI non è “una scelta a catalogo”, ma una misura di prevenzione collegata alla valutazione dei rischi e alle istruzioni del fabbricante.

Approfondimenti utili (operativi):

Nota: in ogni caso, la scelta dei DPI è residuale rispetto a misure tecniche, organizzative e di protezione collettiva, secondo i principi generali di prevenzione.

Il Decreto Interministeriale 20/12/2021: nuovo Allegato VIII D.Lgs. 81/08

Le modifiche all'Allegato VIII sono state introdotte in conformità con gli adeguamenti tecnici derivanti dalla Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione, del 24 ottobre 2019, sugli Allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio. Questo adeguamento mira a offrire ai datori di lavoro di svariati settori e rami industriali la possibilità di identificare con maggiore precisione le attrezzature di protezione individuale adatte alle attività specifiche e ai rischi concreti ai quali i lavoratori sono esposti.

In pratica, l’aggiornamento serve a rendere più chiari gli elenchi di rischi/attività e gli esempi di DPI, allineandoli alla terminologia e all’impianto europeo.

Cosa cambia davvero per aziende e RSPP

  • gli elenchi e gli esempi dell’Allegato (rischi/attività/DPI) risultano più chiari e aggiornati;
  • diventa più semplice collegare rischio → parte del corpo → tipologia di DPI;
  • resta centrale la regola: la scelta DPI va documentata e coerente con DVR/procedure e con le prestazioni dichiarate dal fabbricante.

L'aggiornamento dell'Allegato segue le disposizioni della disciplina europea sui DPI, in particolare la direttiva 89/656/CEE, modificata dalla Direttiva 1832/2019 e dal Regolamento europeo sui DPI, che ha comportato modifiche nella classificazione dei prodotti.

Questi cambiamenti mirano a garantire una maggiore coerenza e aderenza agli standard di sicurezza europei nel contesto dell'utilizzo dei DPI sul luogo di lavoro.

Entriamo nel dettaglio.

Gli allegati aggiornati hanno funzione di orientamento (non esaustiva) per supportare la scelta dei DPI in relazione a rischi, attività e settori, restando centrale la valutazione dei rischi aziendale.

La Direttiva (UE) 2019/1832

La Direttiva (UE) 2019/1832, pubblicata sulla Gazzetta Europea L 279/35 del 30 ottobre 2019, introduce modifiche significative agli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE. Tali allegati forniscono orientamenti non vincolanti volti a facilitare la scelta di attrezzature di protezione individuale (DPI) adeguate ai rischi specifici, alle attività e ai settori interessati.

  • L'Allegato I della direttiva 89/656/CEE presenta uno schema indicativo e non esaustivo per l'inventario dei rischi, mirando a guidare l'impiego di DPI. Viene definito un elenco delle tipologie di rischi che possono verificarsi nei luoghi di lavoro in relazione alle diverse parti del corpo che richiedono protezione tramite tali attrezzature.

  • L'Allegato II, anch'esso indicativo e non esaustivo, elenca le tipologie di DPI, considerando le nuove forme di rischio presenti nell'Allegato I. Tale sezione dovrebbe essere adeguata anche per includere esempi di DPI attualmente disponibili sul mercato, in conformità al regolamento (UE) 2016/425 e alla terminologia in esso utilizzata.

  • L'Allegato III contiene un elenco indicativo e non esaustivo delle attività e dei settori per i quali può rendersi necessaria la fornitura di DPI. Qui sono riunite le classificazioni dei rischi dall'Allegato I e le tipologie di DPI dall'Allegato II. Per garantire coerenza con la terminologia e le classificazioni utilizzate nei tre allegati e nel regolamento (UE) 2016/425, è necessaria una riorganizzazione dell'Allegato III della direttiva 89/656/CEE. Questo adeguamento mira a migliorare la chiarezza e l'allineamento delle direttive relative ai DPI con i regolamenti europei in vigore.

Regolamento (UE) 2016/425: categorie dei DPI (I, II, III)

La categoria indica quanto è ‘critico’ il rischio e quale livello di valutazione, certificazione e controllo deve seguire il DPI.

La categoria indica quanto è “critico” il rischio e quale percorso di conformità deve seguire il DPI.
  • Categoria I: rischi minimi (es. sporco superficiale, piccoli urti, condizioni atmosferiche non estreme).
  • Categoria II: categoria “intermedia” (la più ampia): tutto ciò che non rientra in I o III.
  • Categoria III: rischi gravi o mortali (es. caduta dall’alto, agenti chimici pericolosi, atmosfere con rischio grave per la respirazione, temperature estreme).

Nota utile: il D.Lgs. 17/2019 è un tassello nazionale collegato all’applicazione del quadro europeo (controlli e aspetti di conformità), ma la logica delle categorie è definita dal Regolamento UE.

Vedi il nostro approfondimento: Categorie di DPI

Le altre disposizioni sui DPI

Le norme tecniche (UNI/EN/ISO) definiscono requisiti e metodi di prova per specifiche famiglie di DPI (es. vie respiratorie, occhi/viso, mani, udito, piedi, anticaduta).

In azienda, la selezione va sempre collegata alla valutazione dei rischi e alle indicazioni del fabbricante, verificando marcature e prestazioni dichiarate.

1 - Le norme tecniche UNI/EN/ISO (a cosa servono)

Le norme tecniche non sostituiscono la legge: servono a definire requisiti prestazionali e metodi di prova per famiglie di DPI. In pratica ti aiutano a verificare se un DPI è adeguato per uno specifico rischio.

Esempi comuni:

  • Vie respiratorie: EN 149 (facciali filtranti antiparticolato).
  • Occhi/viso: EN 166 (requisiti generali per protettori oculari).
  • Guanti: EN 388 (rischi meccanici) + EN ISO 21420 (requisiti generali e marcatura).
  • Udito: serie EN 352 (cuffie e inserti auricolari).
  • Anticaduta: serie EN 361 (imbracature), EN 355 (assorbitori) in funzione del sistema.

Regola pratica: in acquisto / gestione, controlla sempre marcatura, classe / prestazioni e compatibilità con il lavoro reale (DVR + istruzioni del fabbricante).

Per la gestione nel tempo (vita utile, controlli e sostituzioni) vedi anche: scadenze e sostituzioni dei DPI

2 - Normative di settore

In alcuni comparti (edilizia, sanità, chimico, alimentare) la normativa generale si integra con regole specifiche, capitolati, procedure e buone prassi: la scelta DPI va sempre tracciata in DVR / procedure, indicando criteri di selezione e prestazioni minime richieste.

Ecco alcuni esempi di normative settoriali che potrebbero essere rilevanti:

  • Edilizia - Nel settore dell'edilizia, potrebbero essere applicate normative specifiche per l'uso di DPI come caschi protettivi, imbracature, guanti e dispositivi per la protezione dalle cadute.
  • Sanità - Nel settore sanitario, ci potrebbero essere requisiti specifici per l'uso di DPI come maschere facciali, camici protettivi, guanti sterili e occhiali di protezione.
  • Chimica e Farmaceutica - Settori che coinvolgono la manipolazione di sostanze chimiche pericolose possono avere normative rigide per l'uso di DPI come tute antinfortunistiche, guanti chimici e maschere respiratorie.
  • Agricoltura - Nel settore agricolo, possono essere applicate normative specifiche per l'uso di DPI come guanti, stivali di protezione e protezioni acustiche per macchinari.
  • Industria Mineraria - Settori legati all'industria estrattiva potrebbero richiedere l'uso di DPI specializzati come elmetti antinfortunistici, occhiali protettivi e protezioni per le vie respiratorie.
  • Alimentare - Nell'industria alimentare, possono essere previsti requisiti specifici per l'uso di DPI come guanti, grembiuli e copricapi.
  • Saldatura e Lavori Metallici - Settori che coinvolgono lavori di saldatura o manipolazione di metalli potrebbero richiedere l'uso di DPI come occhiali per la saldatura, guanti resistenti al calore e tute antinfortunistiche.

Nota operativa: quando si applicano regole di settore o capitolati, conviene riportare nel DVR / procedura i criteri di scelta (rischio, prestazioni minime, compatibilità) e le modalità di gestione (consegna, controlli, sostituzioni).

3 - Direttive o Decreti Ministeriali Supplementari

Oltre ai riferimenti principali, possono esistere atti ministeriali, circolari e indicazioni applicative che chiariscono aspetti pratici (es. elenchi, modalità di impiego, ambiti particolari). In questi casi è buona prassi verificare sempre la coerenza con DVR, procedure interne e istruzioni del fabbricante.

4 - Linee guida INAIL

In Italia, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) è un'importante fonte di informazioni e linee guida in materia di sicurezza sul lavoro, compresi i DPI. INAIL fornisce materiale informativo e documentazione tecnica che può essere utile per datori di lavoro, lavoratori e professionisti del settore.

Alcuni esempi di linee guida in materia di DPI potrebbero includere:

  • Linee guida per la selezione e l'uso corretto dei DPI in determinati settori industriali.
  • Indicazioni sulla manutenzione e la conservazione dei DPI per garantirne l'efficacia nel tempo.
  • Procedure per la verifica dell'idoneità dei DPI in base ai rischi specifici presenti sul posto di lavoro.
  • Consigli per la corretta formazione e istruzione dei lavoratori sull'uso sicuro dei DPI.
  • Indicazioni sulla gestione e registrazione dei DPI nell'ambito delle pratiche aziendali.

Per ottenere linee guida specifiche e dettagliate, ti consiglio di consultare il sito web dell'INAIL e altre fonti affidabili nel campo della sicurezza sul lavoro. INAIL pubblica schede, guide e quaderni tecnici utili per selezione, uso e gestione dei DPI, soprattutto per rischi specifici e settori particolari.

Domande frequenti sulla normativa DPI

I DPI sono obbligatori sempre?

  • No: si usano quando i rischi non sono eliminabili o riducibili a sufficienza con misure tecniche/organizzative.

Chi decide quali DPI usare?

  • Il datore di lavoro, con supporto tecnico (RSPP/MC/Preposti), in base a valutazione dei rischi e istruzioni del fabbricante.

Basta comprare DPI “a norma”?


Procedi con la sezione sulla formazione e addestramento sui DPI

Torna ai contenuti
Menu