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AREE TEMATICHE > SICUREZZA SUL LAVORO > Infortuni sul lavoro > Indennizzi e rimborsi INAIL

Quanto paga l’INAIL dopo l’infortunio sul lavoro

Guida alle indennità economiche

Dopo un infortunio sul lavoro, l’INAIL riconosce specifiche prestazioni economiche per tutelare il lavoratore durante il periodo di recupero e, nei casi più gravi, anche in modo permanente.

In questa pagina trovi un approfondimento dedicato a quanto paga l’INAIL dopo un infortunio, con particolare attenzione alle indennità per inabilità temporanea e permanente, agli importi riconosciuti e alle principali prestazioni economiche previste.

Le percentuali indicate rappresentano il meccanismo di calcolo previsto dalla normativa e hanno finalità orientativa.

Indennità per inabilità temporanea assoluta

Quando l’infortunio impedisce temporaneamente al lavoratore di svolgere la propria attività, l’INAIL riconosce un’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.

La copertura:

  • inizia dal quarto giorno successivo all’infortunio
(i primi tre giorni sono generalmente a carico del datore di lavoro);

  • termina con la guarigione clinica del lavoratore.

Gli importi riconosciuti sono:

  • dal 4° al 90° giorno: l’indennità è pari al 60% della retribuzione giornaliera media;

  • dal 91° giorno in poi: l’indennità sale al 75% della retribuzione giornaliera media.

Indennità per inabilità permanente

Se l’infortunio comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa, l’INAIL riconosce una prestazione economica commisurata al grado di menomazione accertato.

In particolare:

  • invalidità dal 6% al 15%: viene corrisposta una somma in capitale una tantum, calcolata in base alla retribuzione e alla percentuale di invalidità;

  • invalidità dal 16% al 100%: viene erogata una rendita vitalizia, proporzionale al grado di menomazione.

Nei casi più gravi, la rendita può essere integrata con l’assegno per assistenza personale continuativa (APC), quando il lavoratore necessita di assistenza continua.

Altre prestazioni economiche riconosciute dall’INAIL

Oltre alle indennità principali, l’INAIL prevede ulteriori forme di tutela economica connesse all’infortunio sul lavoro.

Rimborso Spese Mediche

L’INAIL copre le spese sanitarie necessarie per la cura e il recupero, tra cui:

  • visite mediche generiche e specialistiche;

  • esami diagnostici e di laboratorio;

  • farmaci prescritti;

  • trattamenti fisioterapici e riabilitativi;

  • interventi chirurgici e ricoveri ospedalieri.

Protesi e ausili

In caso di necessità, l’INAIL fornisce protesi e ausili per favorire il recupero dell’autonomia del lavoratore, come:

  • protesi ortopediche;

  • ausili per la mobilità;

  • dispositivi per la riabilitazione e l’adattamento dell’ambiente di lavoro.

Indennità ai superstiti

In caso di decesso del lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro, l’INAIL riconosce specifiche prestazioni economiche ai familiari superstiti.

Queste comprendono:

  • una rendita ai superstiti (coniuge, figli e altri familiari aventi diritto);

  • un’indennità una tantum per le spese funerarie;

  • eventuali assegni per il nucleo familiare, se previsti.

Inquadramento generale delle prestazioni INAIL

Le indennità illustrate in questa pagina rientrano nel più ampio sistema di indennizzi e rimborsi INAIL per infortunio sul lavoro, che comprende anche prestazioni sanitarie, assistenziali e misure di supporto alla reintegrazione lavorativa.

Per una visione d’insieme della copertura INAIL, consulta la guida su indennizzi e rimborsi INAIL per infortunio sul lavoro.
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